Poliambulatorio Milano

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Cosa si intende per Poliambulatorio Milano Lo studio medico o odontoiatrico è l’ambiente in cui svolge la propria attività il professionista abilitato, ed è caratterizzato dalla prevalenza del suo apporto professionale ed intellettuale rispetto alla disponibilità di beni, strumenti e accessori. Questa definizione non è prevista da una specifica norma di legge, ma è una elaborazione della dottrina e della giurisprudenza Che differenza c’è fra lo studio medico e l’ambulatorio Come detto in precedenza, nello studio medico prevale l’apporto del professionista rispetto ad ogni altro fattore produttivo, mentre per ambulatorio si intende un ambiente in cui esiste una complessa organizzazione di lavoro, beni e servizi assimilabile al concetto di impresa, per cui l’apporto del professionista è soltanto uno degli elementi che ne fanno parte. Al concetto di ambulatorio è assimilabile quello di “struttura sanitaria”, intesa come organizzazione complessa nella quale i fattori produttivi sono organizzati sul modello dell’impresa Questa distinzione fra studio medico e ambulatorio o struttura sanitaria che conseguenze pratiche ha Dal punto di vista amministrativo, la principale conseguenza di carattere generale è che il linea di principio lo studio medico non dovrebbe aver bisogno di una specifica autorizzazione, proprio perché l’elemento principale ed esclusivo del suo funzionamento è il professionista, il quale è in possesso dell’abilitazione a svolgere la professione di medico chirurgo o di odontoiatra.

Poliambulatorio Milano

Viceversa, il Poliambulatorio Milano o la struttura sanitaria hanno bisogno, per poter funzionare, di una apposita autorizzazione, in quanto si tratta di un’organizzazione complessa di lavoro, beni e servizi Perché si dice che lo studio medico “non dovrebbe aver bisogno di una specifica autorizzazione Proprio in virtù del concetto di cui sopra, per molti anni agli studi medici ed odontoiatrici non è stato imposto alcun obbligo autorizzativo, in quanto non rientranti fra le strutture soggette ad autorizzazione ai sensi del Testo Unico delle Leggi Sanitarie. Tuttavia, a seguito della riforma sanitaria del 1999, è stata prevista la necessità dell’autorizzazione per gli studi medici ove si eseguono prestazioni di particolare complessità o che comportano un rischio per la sicurezza del paziente, per gli studi odontoiatrici e per gli studi dedicati ad attività diagnostiche svolte in favore di terzi. La definizione dei requisiti e degli standard per distinguere gli studi soggetti ad autorizzazione e quelli non soggetti è stata attribuita alla competenza delle Regioni Allora qual è la situazione attuale in regione

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La Regione con legge propria ha catalogato nel Poliambulatorio Milano quattro tipologie di studi soggetti ad autorizzazione: gli studi che erogano prestazioni di chirurgia ambulatoriale, gli studi che erogano prestazioni di endoscopia, gli studi odontoiatrici e gli studi dove si effettuano prestazioni di diagnostica strumentale non complementare all’attività clinica, con refertazione per terzi. Tutti gli studi che svolgono questo tipo di attività sono quindi soggetti a vigilanza sanitaria? Sì, anche se con modalità differenti Infatti, con il successivo regolamento di attuazione la regione ha precisato che se in questi studi vengono erogate esclusivamente prestazioni a “minore invasività”, non vi è obbligo di preventiva autorizzazione, ma il medico è soltanto tenuto a presentare al Comune di competenza la Segnalazione Certificata di Inizio di Attività (SCIA).

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