Risarcimento danni Milano


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Non è, pertanto, ammissibile nel nostro ordinamento l’autonoma categoria del Risarcimento danni Milano in quanto tutti i pregiudizi di carattere non economico, concretamente patiti dalla vittima, rientrano nell’unica fattispecie del “danno non patrimoniale”

Tale danno, infatti, in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., costituisce una categoria ampia, comprensiva non solo del c.d. danno morale soggettivo, ma anche di ogni ipotesi in cui si verifichi un’ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, dalla quale consegua un pregiudizio non suscettibile di valutazione economica, purché la lesione dell’interesse superi una soglia minima di tollerabilità (imponendo il dovere di solidarietà di cui all’art. 2 Cost., di tollerare le intrusioni minime nella propria sfera personale, derivanti dalla convivenza) e purché il danno non sia futile e, cioè, non consista in meri disagi o fastidi. bi-polarità tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale e dovendo quest’ultimo essere risarcito non solo nei casi previsti dalla legge ordinaria, ma anche ove ricorra la lesione di valori della persona costituzionalmente protetti cui va riconosciuta la tutela minima risarcitoria

Dalla sentenza emerge che il danno non patrimoniale comprende le categorie descrittive del biologico, morale ed esistenziale, che non rappresentano pertanto voci distinte e autonome. L’analisi separata è doverosa per una loro corretta identificazione  .La definizione di danno biologico o alla salute è contenuta nel comma 2 dell’art 139  del Codice delle assicurazioni private (modificato dal disegno di legge n. 2085/2015). La disposizione, pur riferendosi alle lesioni di lieve entità (non superiori al 9% d’invalidità) causate da sinistro stradale, si applica in tutti i casi in cui il soggetto subisce danni alla salute a causa della condotta illecita altrui (vedi legge Balduzzi sulla responsabilità medica).

La norma detta i criteri necessari per quantificare le microlesioni e definisce il danno biologico come:  “la lesione temporanea o permanente all’integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico legale, che esplica un’incidenza relativa  sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.  Criteri di liquidazione diversi sono previsti per le lesioni più gravi. La quantificazione delle macro  lesioni (superiori al 9%) avviene ricorrendo alle tabelle del Tribunale di Milano, la cui applicazione è valida su tutto il territorio nazionale. In rispetto del principio di personalizzazione del danno, la recente Cassazione civile, Sez. III,  sentenza n. 7766 del 20.04.2016 ha previsto che, in caso di lesioni riportate in conseguenza di un sinistro stradale, il risarcimento del danno biologico può essere aumentato nella misura del 30% rispetto a quanto contemplato dagli standard risarcitori.

Definito anche danno alla vita di relazione è probabilmente il tema più controverso in caso di lesioni alla persona. La sentenza n. 336 del 13.01.2016 della Cassazione ne esclude l’autonomia risarcitoria: “Non è ammissibile nel nostro ordinamento l’autonoma categoria del “danno esistenziale” inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona, atteso che: ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato,  essi sono già risarcibili ai sensi dell’art. 2059 c.c.,